IN CHE COSA CONSISTONO I BENEFICI AMIANTO?
Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto, o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell’amianto, l’ordinamento (Legge 257/92 e successive modifiche) ha riconosciuto taluni particolari benefici previdenziali che consistono nella possibilità di raggiungere prima la pensione e/o di ottenere un importo mensile della pensione medesima maggiorato. Il beneficio in questione può essere riconosciuto però solo nei confronti dei lavoratori (o ex lavoratori) dipendenti e, pertanto, non può essere erogato nei confronti dei lavoratori autonomi ancorchè costoro abbiano prestato attività lavorativa con esposizione all’amianto.
In particolare, sono previsti:
- una maggiorazione del 50%, ai fini del diritto e del calcolo della pensione, dei contributi di tutti i periodi in cui risulti l’esposizione all’amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale documentata dall’Inail (articolo 13, comma 7, legge 257/1992).
In tali casi la domanda è ancora oggi proponibile. Per quanto riguarda il beneficio di cui sopra non è richiesta una durata minima di esposizione.
- maggiorazioni diverse (in relazione al momento in cui è stata proposta la domanda all’INAIL), ovvero una maggiorazione del 50% (ai fini del diritto a pensione e del calcolo della pensione, se la domanda all’Inail è stata proposta entro il 2.10.2003) o una maggiorazione del 25% (ai fini del solo calcolo della pensione se la domanda all’Inail è stata proposta dal 3.10.2003 al 15.6.2005) dei contributi di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata superiore a 100 fibre per litro per oltre dieci anni, esclusi periodi di CIG o Servizio Militare (articolo 13, comma 8, legge 257/1992). La condizione per l’ottenimento dei benefici contributivi, in difetto di malattia di cui al punto 1, è quindi che la domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto sia stata presentata all’INAIL entro il 15 giugno 2005.
In sintesi:
- chi si scopre ancora oggi, o domani, affetto da malattia da amianto (tumori polmonari, mesoteliomi, placche pleuriche, tumori dell’ovaio o del testicolo, tumori della laringe, ecc. ecc.) può sempre proporre domanda per i relativi benefici in sede INAIL e in sede INPS;
- chi è stato solamente esposto all’amianto (esposizione decennale qualificata, ossia superiore a 100 fibre per litro), può chiedere i benefici in sede INPS solo a condizione che abbia proposto domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.
- SE UNA PERSONA LAVORA O E’ PENSIONATA HA GLI STESSI DIRITTI IN PROPOSITO?
- Si, ovviamente se un lavoratore è già pensionato ha solo interesse – sempre qualora non abbia già raggiunto la massima contribuzione, ossia 2080 settimane (40 anni) – alla rivalutazione della pensione per ottenere una maggiorazione del rateo mensile alla luce dei contributi “amianto” che gli dovessero essere riconosciuti.
SE UNA PERSONA OGGI SCOPRE DI AVERE UNA MALATTIA DA AMIANTO E NON HA FATTO LA DOMANDA di benefici pensionistici ex Lege 257/92 NEI TERMINI, COSA PUO’ RICHIEDERE, COME E DOVE?
Se un lavoratore scopre di avere una patologia asbesto correlata, fermo quanto ho già esposto al punto 1 (ossia che in tal caso la domanda all’Inps, ai fini del beneficio pensionistico, è ancora proponibile), può anche proporre domanda all’INAIL (entro 3 anni da quando ha conoscenza della malattia) per il riconoscimento della natura professionale della patologia asbesto correlata ed ottenere così dall‘INAIL l’indennizzo (invalidità dal 6% al 15%), ovvero la rendita (invalidità dal 16% in poi).
SE UNA PERSONA ABITA VICINO AD UNA AZIENDA DOVE NOTORIAMENTE SI E’ FATTO USO DI AMIANTO E SI AMMALA DI UNA MALATTIA DERIVANTE O CORRELATA ALL’AMIANTO, COSA PUO’ RICHIEDERE?
Il risarcimento del danno ex art. 2043 (da fatto illecito) previa dimostrazione della condotta illecita dell’autore del fatto e del nesso causale tra la patologia e l’evento inquinante. Prova non facile da fornire.
L’AMIANTO OLTRE CHE NELLE FABBRICHE ERA PRESENTE ANCHE IN ALTRI LUOGHI?
L’amianto è stato da sempre utilizzato sotto varie forme: nell’industria; nell’edilizia e nei trasporti.
E’ STATO RIMOSSO? CI SONO INCENTIVI PER LA RIMOZIONE?
Purtroppo non tutto l’amianto (stante la diffusa e varia utilizzazione) è stato rimosso; ciò che è certo è che dall’anno 1992 le aziende ed i privati si stanno adoperando in tal senso.
L’art. 56 della Legge n. 221 del 28.12.2015 (Collegato Ambientale) istituisce un credito di imposta del 50% per gli anni 2017-2019 per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa che dal 2016 effettueranno interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive, con costi superiori ai 20 mila euro.
Anche i privati possono beneficiare di altre agevolazioni (detrazioni fiscali).
ALMENO NELLE FABBRICHE E’ CERTO CHE SIA STATO RIMOSSO TUTTO?
Non è certo che l’amianto sia stato rimosso integralmente anzi, da studi specifici si è appreso che in Italia ce n’è ancora da smaltire in notevole quantità.
Come dichiarato, infatti, dal Presidente dell’INPS Prof. Tito Boeri nel novembre 2015 – nel corso dell’Assemblea Nazionale sull’amianto che si è tenuta in Senato il 30.11.2015 – in Italia ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto.
DOVE E COME E’ STATO SMALTITO L’AMIANTO RIMOSSO?
Nell’edilizia o nelle coperture industriali la rimozione dell’amianto è avvenuta in tre modi: rimozione, sovracopertura o incapsulamento.
Ci son ditte specializzate iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali (Ministero dell’Ambiente).
Tuttavia, come affermato da Legambiente nell’aprile 2014 (in occasione della giornata mondiale per le vittime dell’amianto), le operazioni di bonifica sono molto lente; il 75% dei rifiuti contenenti amianto vengono esportati per essere smaltiti all’estero (in particolare in Germania).
Legambiente lamenta, altresì, il deplorevole fenomeno, ancora in essere, delle discariche abusive dove vengono abbandonati materiali nocivi tra i quali l’amianto.